Per i comuni sotto i 15.000 abitanti il piano della performance e la relativa relazione sono pienamente assimilabili alla relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di Previsione, al Piano Esecutivo di Gestione, al Piano dettagliato di obiettivi, al Rendiconto della gestione ed alla Relazione al rendiconto della gestione, che gli Enti sono già tenuti ad adottare ai sensi, rispettivamente. degli artt. 151, 169,197, co. 2, lett. a), 227 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000.
Con l'adozione di tali atti, nel rispetto dei principi recati dagli artt. 4 e 5, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) dunque, l'Ente realizza il ciclo di gestione della Performance.
In particolare il comma 3-bis dell'art.169 del D.Lgs 267/2000 prevede quanto segue:
Art. 169 Piano esecutivo di gestione
3-bis. Il piano esecutivo di gestione e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.