
Guida ai Servizi
UAS (ufficio associato servizi sociali)
Assegno di Maternità
- 1) descrizione
L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano
di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri
trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che
beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo
dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in
adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato
i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento
(ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante
e residente nel territorio dello Stato.
- 2) requisiti
Possono presentare la domanda le madri
a)
cittadine italiane
b)
cittadine comunitarie
c)
cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno
(non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un
motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche
il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell’Unione
Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno
Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito
ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento
della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica
(ISE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore
nella famiglia adottiva o affidataria).
Per l’anno 2006 il valore dell’ISE da non superare è pari
ad Euro 30.099,59 annui con riferimento ai nuclei familiari composti da tre persone.
Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi
le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati
dall’allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre
entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.
Per ulteriori informazioni, per ritirare il modulo-domanda e per la documentazione
obbligatoria da allegare, rivolgersi all’Ufficio Associato dei Servizi
Sociali presso il Comune di Barberino Val d’Elsa, Via Cassia, 49.
- 3) responsabile
Dott. Sandro Bardotti
- 4) referente
Istruttore Amm.vo Contabile Simona Gherardotti
Tel.
055/8052229
Fax
055/8050270
- 5) orario
Lunedì 9.00 - 13.30
Martedì 15.30 - 18.00
Giovedì 9.00 - 13.30/15.00-18.00
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Storia e Cultura
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